Nel nuovo decreto #CuraItalia ci sono disposizioni a sostegno dello spettacolo e della cultura: oltre a un fondo di emergenza e ai rimborsi dei biglietti, anche un’indennità per i lavoratori dello spettacolo.
Con l’entrata in vigore del DPCM 17 marzo 2020, ribattezzato “Decreto #CuraItalia”, sembra che il comparto culturale e dello spettacolo dal vivo possa finalmente respirare una sana boccata d’ossigeno.
Il nuovo provvedimento prevede un contributo di 600 € per il mese di marzo destinato ai lavoratori dello spettacolo (liberi professionisti, non dipendenti), e norme che regolano i rimborsi dei biglietti per eventi dal vivo e musei.
Ecco il testo:
Indennità per il mese di marzo ai lavoratori dello spettacolo
Art. 38
(Indennità lavoratori dello spettacolo)
- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
- Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Rimborso dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
- Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
- A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
- I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Fondo di emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo
Art. 89
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
- Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
- All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
Art.90
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
- Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
Scarica il DCPM del 17 marzo 2020
...e ricordiamo sempre che se vogliamo aiutare tutti insieme il settore dello spettacolo, come anche gli altri, anzitutto dobbiamo restare a casa.