Teatro

I Rapporti di lavoro nello spettacolo

I Rapporti di lavoro nello spettacolo

Lavoro dipendente: l’artista che presta la propria attività sotto la direzione organizzata disciplinata da un’impresa ha con questa un rapporto di lavoro subordinato ( capo orchestra , impresario , gestore) . Il lavoratore subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a cui è correlato il potere del datore di lavoro di impartire direttive inerenti le modalità di svolgimento delle singole prestazioni. Ulteriori indici di riferimento del lavoro subordinato sono: la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un’orario predeterminato la corresponsione a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza del rischio d’impresa. Il lavoratore è retribuito con busta paga ed è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali. Le retribuzioni del dipendente non assumono alcun rilievo in materia di Iva. Lavoro autonomo: l’artista che presta la sua opera senza vincolo di subordinazione , con l’utilizzo di mezzi e senza vincolo di orari svolge una attività di lavoro autonomo. L’artista svolge tale attività abitualmente anche nei confronti di più soggetti, è un lavoratore autonomo a pieno titolo e come tale si deve comportare sul piano tributario. Il soggetto esercita una attività per la quale è necessaria l’iscrizione all’Iva. Il professionista emette fattura all’impresa committente assoggettando l’imponibile a Iva, contributo previdenziale ( Inps/ Enpals) a carico dell’azienda, e ritenuta d’acconto. Al momento del pagamento il committente trattiene il 20% del compenso a titolo di ritenuta d’acconto e provvede al versamento, con codice tributo 1040, entro il 16 del mese successivo.Se il committente è un privato, non dotato di partita Iva, il compenso non dovrà essere assoggettato a ritenuta d’acconto. La determinazione del reddito di un professionista comporta la tenuta di una contabilità e la compilazione del Modello Unico, quadro E, Iva ed Irap. Collaborazione coordinata e continuativa: L’artista che collabora con un’impresa in maniera continuativa e coordinata ricevendo da questa soltanto delle direttive di massima, senza vincolo di subordinazione ed orari, senza l’impiego di mezzi organizzati ha un rapporto parasubordinato. La riforma Biagi ha introdotte molte novità in materia di co.co.co. Tutti i rapporti di collaborazione andranno ricondotti ad un progetto specifico o ad un programma di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Dal novero dei contratti di lavoro a progetto sono escluse le prestazioni occasionali, le professioni intellettuali, gli amministratori di società, i sindaci, i pensionati e le co.co.co. rese ad associazioni e società sportive. I rapporti di co.co.co instaurati senza l’individuazione del progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminatoIl 24.10.2003 è scattato il divieto di instaurazione di nuovi rapporti di co.co.co., mentre per i rapporti vigenti a tale data mantengono validità fino alla scadenza ed in ogni caso non oltre un anno. Dal 1º gennaio, sono aumentati in maniera sensibile, i contributi di coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/95). In particolare i contributi dei collaboratori vengono equiparati all'aliquota pensionistica di coloro che sono iscritti alla gestione dei commercianti. Di conseguenza,tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, della legge 289/2002, dal 1º gennaio 2004 l'aliquota per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione separata e non sono titolari di pensione è del 17,80%. Per chi ha un'altra gestione previdenziale resta il 10%, per chi anche titolare di pensione diretta il 15%. Prestazioni occasionali: Anche il rapporto di lavoro occasionale è stato regolamentato con la riforma Biagi. Sono state individuate due forme di prestazione occasionale: a) La prestazione occasionale di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con uncompenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non superiore a cinquemila euro. Le prestazioni occasionali sono soggette a ritenuta d’acconto nella misura del 20%,senza aggravio di ritenute previdenziali ed assistenziali. B) Le prestazioni occasionali di tipo accessorio rientrano anch'esse nelle nuove disposizioni che regolano il rapporto occasionale, ma si differenziano dalle prime perchè non possono essere rese dal lavoratore per più di 30 giorni, anche se nei confronti di più committenti, nel limite annuo di 3.000 euro. Le categorie che possono rientrare in tale previsione sono: i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti, i pensionati, i disabili, i soggetti in comunità di recupero, nonchè i lavoratori extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Queste, in sintesi, le tipologie di attività ammesse: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'attività domiciliare a bambini e persone anziane; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli; collaborazioni con enti pubblici ed associazioni di volontariato