Teatro

Rendiconto economico e finanziario delle associazioni

Rendiconto economico e finanziario delle associazioni

Tra le "clausole di democraticità" che devono essere contenute negli statuti delle associazioni dilettantistiche, introdotte dal D.Lgs. n. 460/97 e trasfuse nell'art. 148 del nuovo T.U.I.R. (ex 111), è di notevole importanza quella che riguarda "l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie". Ciò indipendentemente dalla circostanza che l'associazione svolga solo attività istituzionale ovvero anche attività commerciale connessa a quella istituzionale.Nel rispetto delle disposizioni statutarie, il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un rendiconto economico e finanziario (rendiconto gestionale), che oltre alla situazione economica (proventi ed oneri) deve comprendere anche una situazione patrimoniale, con la quale si possono analizzare le poste attive e passive. Tra le attività devono essere indicati: il saldo di cassa e del conto corrente bancario o postale (se attivo), i crediti, le attrezzature; tra le passività: il saldo di banca (se passivo), i debiti, i fondi ammortamento, il patrimonio netto, ecc.A supporto del rendiconto gestionale deve essere conservata tutta la documentazione intestata all'associazione ed in originale. La mancata redazione ovvero la mancata approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci determina la decadenza dalle agevolazioni previste dall'art. 148 del nuovo Tuir. Si sottolinea, inoltre, che prima di sottoporlo all'esame dell'assemblea dei soci, il rendiconto gestionale "annuale" deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, trattandosi di un organo collettivo. Gli enti non commerciali non hanno l'obbligo di nominare il collegio dei revisori dei conti, salvo il caso in cui tale obbligo sia sancito dallo statuto sociale. Nel qual caso è necessario che gli stessi, oltre ad essere consapevoli delle responsabilità gravanti in relazione all'incarico assunto, svolgano, proprio per tali ragioni, la loro attività di controllo mediante verifiche periodiche (di norma trimestrali), oltre alla revisione del rendiconto gestionale predisposto dal Consiglio Direttivo.L'Assemblea dei soci o degli associati è il massimo organo dell'associazione e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto gestionale e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea, mentre il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci maggiorenni (eventuali limitazioni al diritto di voto contrastano con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460/97).Le modalità ed i tempi necessari per la convocazione dell'assemblea sono riportate nello statuto sociale, fatta salva, nel caso contrario, l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di associazioni riconosciute.Qualora lo statuto non preveda diversamente, la convocazione deve essere effettuata mediante avviso personale con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da esaminare. In mancanza della convocazione o di convocazione irregolare l'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di tutti i soci che deliberino all'unanimità.